Art. 2.
(Consiglio per le comunicazioni
audiovisive).

      1. È istituito il Consiglio per le comunicazioni audiovisive, di seguito denominato «Consiglio», quale organismo rappresentativo delle istanze politiche, sociali e culturali del Paese. Il Consiglio determina, secondo i princìpi fondamentali di cui all'articolo 1, gli indirizzi generali del sistema delle comunicazioni audiovisive e contribuisce alla loro attuazione.
      2. Il Consiglio è composto da ventuno membri, di cui sette sono indicati dai Presidenti delle due Camere, di intesa tra loro, tra i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra uomo e donna, tre sono indicati, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia.

 

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      3. I restanti undici membri sono individuati sulla base di elenchi relativi a ciascuna categoria, secondo la seguente ripartizione:

          a) due in rappresentanza dei sindacati, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori dell'informazione;

          b) due in rappresentanza degli imprenditori, di cui uno appartenente alla categoria dei piccoli imprenditori;

          c) due in rappresentanza degli artisti interpreti e esecutori;

          d) uno in rappresentanza del terzo settore;

          e) uno in rappresentanza degli autori di opere letterarie;

          f) uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di consumatori e di tutela dei minori;

          g) uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di utenti radiotelevisivi;

          h) uno in rappresentanza del mondo della ricerca scientifica e universitaria.

      4. All'interno di ciascuno degli elenchi di cui al comma 3, i soggetti che vi sono compresi eleggono i membri del Consiglio relativi alla loro categoria attraverso accordi o decisioni assembleari. In caso di mancata elezione entro il termine di un mese dalla data di indizione della procedura di elezione, si procede per sorteggio. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la durata in carica del rappresentante designato per sorteggio è di due anni. Alla scadenza del mandato si procede a nuovo sorteggio, fermo restando il rinnovo delle procedure di elezione alla scadenza naturale del Consiglio, come determinata ai sensi del comma 5.
      5. Il Consiglio dura in carica sei anni, fermo restando quanto disposto dai periodi secondo e terzo del comma 4.
      6. Il Consiglio, salvo quanto disposto ai commi 8, 9 e 10, assume le proprie

 

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deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
      7. Il Consiglio ha le seguenti funzioni:

          a) con riferimento alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 3:

              1) nomina i componenti del consiglio di amministrazione, con la procedura e le maggioranze di cui al comma 8;

              2) esprime parere obbligatorio e vincolante sul contratto di servizio nazionale e sui contratti di servizio regionali e provinciali;

              3) verifica la rispondenza dell'operato del consiglio di amministrazione al contratto di servizio e agli indirizzi editoriali;

              4) riceve la relazione annuale del consiglio di amministrazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria, di cui all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dandone ampia pubblicità;

              5) revoca il consiglio di amministrazione, con la procedura, le maggioranze e per i motivi di cui al comma 9;

              6) applica la disciplina vigente in materia di programmi di informazione e comunicazione politica, adottando i relativi regolamenti attuativi;

              7) riceve le istanze degli utenti relative alle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

          b) con riferimento al sistema delle comunicazioni audiovisive al pubblico nel suo complesso, il Consiglio:

              1) vigila sull'assolvimento della missione di interesse generale di cui all'articolo 1, comma 2, anche con l'emanazione di raccomandazioni vincolanti destinate ai soggetti che svolgono l'attività di fornitori di contenuti audiovisivi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

 

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sanziona gli inadempimenti alle raccomandazioni di cui al presente numero;

              2) elabora le linee guide per la definizione della guida elettronica dei programmi generale;

              3) esercita le altre competenze previste dalla presente legge.

      8. Il Consiglio nomina i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo mediante procedura di selezione attuata secondo criteri di pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza nel settore delle comunicazioni. I candidati presentano al Consiglio apposita domanda corredata di curriculum vitae. Il consiglio nomina al suo interno un comitato composto da cinque membri, il quale seleziona le domande, effettua pubbliche audizioni dei candidati risultati idonei e redige una graduatoria finale motivata. All'esito di tale procedura il Consiglio, a maggioranza di due terzi, delibera la nomina dei membri del consiglio di amministrazione. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
      9. Il Consiglio, in caso di gravi e palesi violazioni degli obblighi previsti nel contratto di servizio nazionale stipulato tra la società concessionaria e il Ministero delle comunicazioni, nonché, su proposta delle regioni e degli enti locali interessati, nei contratti di servizio regionali e provinciali, può deliberare, a maggioranza di due terzi, la revoca del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Con la stessa procedura, su proposta della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio può revocare per gravi motivi l'incarico ai singoli membri del consiglio di amministrazione.
      10. Il Consiglio nomina i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incluso il presidente, i quali restano in carica per sei anni, con le

 

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medesime procedure e maggioranze di cui al comma 8.
      11. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dalla data di prima costituzione del Consiglio.